LEGGE

Legge 574/1935 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria. (035U0574)

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria. (035U0574)

Numero 574 Anno 1935 GU 14.05.1935 Codice 035U0574

urn:nir:stato:legge:1935-04-18;574

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 5

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 6

Articolo unico.

Comma 8

All'art. 4 sono sostituiti i seguenti:

Comma 9

Art. 4.

Comma 10

I bilanci dell'Amministrazione provinciale di Littoria e dei comuni di Littoria, Sabaudia, nonchè di quelli che saranno eventualmente costituiti in applicazione dell'art. 6 del presente decreto, saranno sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-38.

Comma 11

Per lo stesso periodo saranno pure sottoposti all'approvazione della stessa Commissione le deliberazioni che apportino variazioni ai bilanci predetti e quelle riguardanti contrattazioni di prestiti o che impegnino, comunque, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Comma 12

I provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale saranno adottati previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Comma 13

Qualora l'Amministrazione provinciale e i Comuni anzidetti, dopo aver applicato le imposte e le tasse a norma di legge, nei massimi limiti riconosciuti possibili, non possano conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro per le finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Comma 14

Art. 4-bis.

Comma 15

I bilanci e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 4 per il quinquennio 1934-1938 dei Comuni della provincia di Littoria le cui entrate risultino ridotte, negli anni medesimi, in conseguenza della cessazione della sovrimposta sui terreni trasferiti all'Opera nazionale combattenti, per i lavori di bonifica, saranno parimenti sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Comma 16

Qualora anche per tali Comuni non si possa raggiungere, nei modi previsti all'ultimo comma del precedente art. 4, il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione al 1° gennaio 1934, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte, entro i limiti dell'importo della sovrimposta comunale cessata, per raggiungere il pareggio, al Ministro per le finanze, cui compete provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Comma 17

Art. 4-ter.

Comma 18

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.

Comma 19

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e all'ultimo comma dell'art. 4-bis, l'Opera nazionale combattenti verserà allo Stato la somma di L. 800.000 per l'anno 1934 e di L. 1.300.000 per ciascuno degli anni 1935, 1936, 1937 e 1938.

Comma 20

Il versamento sarà effettuato per ciascun anno nel mese di gennaio successivo.

Comma 21

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 22

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

Comma 23

VITTORIO EMANUELE

Comma 24

Mussolini - Di Revel

Comma 25

Visto, il Guardasigilli Solmi.