Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Comma 3
Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento.
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 4 agosto 1977
Comma 6
LEONE
Comma 7
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO - MARCORA
STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Comma 8
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO