LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni. (035U0835)

Numero 835 Anno 1935 GU 12.06.1935 Codice 035U0835

urn:nir:stato:legge:1935-05-27;835

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 5

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 6

Articolo unico.

Comma 8

Il 2° comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

Comma 9

«Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o delle sezione di Corte di appello in cui è istituito tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18».

Comma 10

All'articolo 12, 1° comma, le parole: «ogni quinquennio» sono sostituite dalla altre: «ogni triennio».

Comma 11

Il 1° comma dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Comma 12

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso Codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del Codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36».

Comma 13

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 14

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

Comma 15

VITTORIO EMANUELE

Comma 16

Mussolini - Solmi - Di Revel

Comma 17

Visto il Guardasigilli: Solmi.