LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni d

Numero 599 Anno 1979 GU 30.11.1979 Codice 079U0599

urn:nir:stato:legge:1979-11-30;599

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Il decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478: "Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori", è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Comma 2

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.

Art. 2

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Comma 1


Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/ C), nonchè dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.

Art. 3

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Comma 1


Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.

Art. 4

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 30 novembre 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO