LEGGE

Legge 383/1980 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il rego

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il rego

Numero 383 Anno 1980 GU 01.08.1980 Codice 080U0383

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;383

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:

Nel

titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80. Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1

Art. 1-bis

Comma 1

- Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Comma 2

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

Comma 5

PERTINI

Comma 6

COSSIGA - SARTI - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO