LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

Numero 685 Anno 1973 GU 15.11.1973 Codice 073U0685

urn:nir:stato:legge:1973-11-08;685

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:19:52

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

#

Comma 1

Articolo unico

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente: "sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza".
All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

Comma 5

LEONE

Comma 6

RUMOR - ZAGARI -
LA MALFA

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI