Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA
Comma 4
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Comma 5
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 6
Articolo unico.
Comma 7
Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.
Comma 8
Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Comma 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 10
Data a Roma, addì 21 marzo 1926.
Comma 11
VITTORIO EMANUELE.
Comma 12
Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea
- Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.
- Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.
Comma 13
Visto, il Guardasigilli: Rocco.