Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
al comma 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:
"Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello".
All'articolo 3:
al comma 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:
"Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n. 304.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI