LEGGE

Legge 98/1982 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Numero 98 Anno 1982 GU 27.03.1982 Codice 082U0098
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

Comma 3

All'articolo 1:
alla lettera a), numero 5), le parole "da indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalità vigenti" è aggiunto il seguente alinea:
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione";
alla lettera a), il terzultimo alinea è sostituito dai seguenti:
"Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente";
alla lettera a), l'ultimo alinea è sostituito dal seguente:
"Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari;";
alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonchè di quelle";
alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle località turistiche. È consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unità sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di età superiore agli anni sessanta;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione è superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attività lavorativa".

Comma 4

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 5

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

Comma 6

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

Comma 7

SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA