La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".
Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente.
Il
punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi. Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
Art. 1