Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:
Comma 3
All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 5 maggio 1978
Comma 6
LEONE
Comma 7
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO