LEGGE

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste. (039U0739

Numero 739 Anno 1939 GU 05.06.1939 Codice 039U0739

urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla
presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonchè dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Comma 2

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2

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Comma 1

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni:

Comma 2

Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:

Comma 3

«3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni».

Comma 4

Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52».

Comma 5

Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Comma 6

«Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».

Art. 3

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Comma 1

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Comma 2

Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

Comma 3

«Art. 11. - Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».

Art. 4

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Comma 1

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Comma 2

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole «a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII», sono sostituite le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1940».

Art. 5

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Comma 1

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Comma 2

Il 1° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

Comma 3

«Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo».

Comma 4

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

Comma 5

«I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare - senza limiti di età - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi».

Comma 6

Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».

Comma 7

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 8

Data a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

Comma 9

VITTORIO EMANUELE

Comma 10

MUSSOLINI

Comma 11

Visto, il Guardasigilli: SOLMI