Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla
presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonchè dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.
presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonchè dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.
Comma 2
Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 2
#Comma 1
È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni:
Comma 2
Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:
Comma 3
«3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni».
Comma 4
Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52».
Comma 5
Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
Comma 6
«Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».
Art. 3
#Comma 1
È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:
Comma 2
Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:
Comma 3
«Art. 11. - Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».
Art. 4
#Comma 1
È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:
Comma 2
Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole «a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII», sono sostituite le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1940».
Art. 5
#Comma 1
È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:
Comma 2
Il 1° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
Comma 3
«Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo».
Comma 4
Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Comma 5
«I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare - senza limiti di età - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi».
Comma 6
Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».
Comma 7
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 8
Data a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII
Comma 9
VITTORIO EMANUELE
Comma 10
MUSSOLINI
Comma 11
Visto, il Guardasigilli: SOLMI