Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La
proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonchè per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 1
Art. 1-bis
Comma 1
1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;
3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.
Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi di cui ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n. 3), sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre 1963.
Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovrà essere applicato.
L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645".
Art. 1-ter.
Comma 2
Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.
Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.
I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1975 relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1976".
Art. 1-quater.
Comma 3
La sospensione non si applica:
1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) a quelli fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) a quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività alla quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;
5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;
6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.
La sospensione si applica solo per mesi quattro dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga".
Art. 1-quinquies.
Comma 4
"La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finchè non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.
Il termine è ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltrechè dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti è in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosità, non suscettibile di sospensione. Il termine è altresì ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessità riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovrà dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessità egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovrà in tal caso dimostrare che la necessità non può essere convenientemente soddisfatta altrimenti".
Art. 1-sexies.
Comma 5
Art. 1-septies.
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Comma 9
Comma 10
Visto, il Guardasigilli: REALE