Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
"Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.
Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso al consiglio regionale e al commissario del Governo.
Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale";
il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:
"Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.
Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma" ;
al tredicesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti".
Comma 4
Comma 5
Comma 6
al secondo comma, le parole: "l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati" sono sostituite con le seguenti: "l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati";
al quarto comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "nonchè a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti".
Comma 7
"L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico".
Comma 8
gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
"L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche".
Comma 9
"Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande".
Comma 10
Comma 11
il terzo comma è soppresso.
Comma 12
Comma 13
"Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate".
Comma 14
Comma 15
Comma 16
Comma 17
Comma 18