LEGGE

Legge 14/1986 - Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e ol

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e ol

Numero 14 Anno 1986 GU 04.02.1986 Codice 086U0014

urn:nir:stato:legge:1986-01-31;14

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".

Art. 3

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 31 gennaio 1986

Comma 4

COSSIGA

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

NOTE

Note all'art. 2:
- il testo del punto 3) della lettera G) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316, e dal presente articolo, è il seguente:

Aliquota per quintale lire
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
(Omissis)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"
- Il testo del punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:

Aliquota per quintale lire
"H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
(Omissis)
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a i kW.
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"