Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
È
convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito con il seguente:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
"Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.
L'articolo 2 è sostituito con il seguente:
Art. 2.
(Spese per l'acquisizione delle aree)
Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.
Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.
In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.
L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
Art. 3.
(Termini per la progettazione e per l'appalto concorso)
I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorchè questo sia successivo.
Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.
Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.
Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Comma 9
La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche.
È fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici.
Comma 10
Comma 11
Comma 12
Comma 13
Comma 14
Comma 15
Comma 16
Comma 17
"Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge".
Comma 18
Comma 19
Comma 20
Comma 21
"Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato".
Il penultimo capoverso del n. 5) dell'art. 9 della legge 28 luglio 1976, n. 641, è sostituito con il seguente:
"La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonchè per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale".
All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente comma:
"Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo 1969-1971".
Comma 22
Comma 23
Comma 24
Comma 25
Comma 26
Comma 27
Comma 28
Comma 29
L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo.
In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.
Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantochè non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.
Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni".
Comma 30
Comma 31
Comma 32
Comma 33
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, è elevato a 100 milioni per le università e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.
Comma 34
Comma 35
Comma 36
Comma 37
CARON - COLOMBO - NATALI
Comma 38