LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Numero 172 Anno 1992 GU 28.02.1992 Codice 092G0195

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;172

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
del 2 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31.