Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
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