LEGGE

Legge 600/1994 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Numero 600 Anno 1994 GU 29.10.1994 Codice 094G0642

urn:nir:stato:legge:1994-10-28;600

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.
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