Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986".
L'articolo 6 è soppresso.
All'articolo 8, al comma 1, le parole: "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 7".
L'articolo 15 è soppresso.
All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986".
L'articolo 6 è soppresso.
All'articolo 8, al comma 1, le parole: "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 7".
L'articolo 15 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n. 286.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI