Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata".
All'articolo 2:
al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.
Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata".
All'articolo 2:
al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI