LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

Numero 430 Anno 1986 GU 04.08.1986 Codice 086U0430

urn:nir:stato:legge:1986-08-01;430

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata".
All'articolo 2:
al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.

Art. 2

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, è stato pubblicato netta Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 agosto 1986.