LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0036)

Numero 36 Anno 1934 GU 30.01.1934 Codice 034U0036

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;36

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 5

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 6

Articolo unico.

Comma 8

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

Comma 9

«È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

Comma 10

La lettera d) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

Comma 11

«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61».

Comma 12

Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto».

Comma 13

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

Comma 14

«Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione».

Comma 15

Il quinto comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

Comma 16

«Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori».

Comma 17

L'art. 61 è sostituito dal seguente:

Comma 18

«L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Comma 19

«Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese».

Comma 20

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 21

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Comma 22

VITTORIO EMANUELE

Comma 23

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Comma 24

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.