Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre:
"18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni";
nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta".
All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 1,
nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre:
"18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni";
nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta".
All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 14 dicembre 1979
Comma 5
PERTINI
Comma 6
COSSIGA - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO