Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
"Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata".
Comma 5
"All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aggiunto il seguente comma:
" Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonchè quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto "".
Comma 6
Comma 7
"Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:
" Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata "".
Comma 8
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 9
Comma 10
Comma 11
Visto, il Guardasigilli: REALE