Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.