Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro".
L'articolo 11 è soppresso.
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro".
L'articolo 11 è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI