LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Br

Numero 16 Anno 1976 GU 19.02.1976 Codice 076U0016

urn:nir:stato:legge:1976-02-05;16

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico

Comma 3

All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

Comma 4

TABELLA C

Comma 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 6

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 7

Data a Roma, addì 5 febbraio 1976

Comma 8

LEONE

Comma 9

MORO - REALE

Comma 10

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO