Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:
Comma 3
All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:
Comma 4
TABELLA C
Comma 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Comma 6
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 7
Data a Roma, addì 5 febbraio 1976
Comma 8
LEONE
Comma 9
MORO - REALE
Comma 10
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO