LEGGE

Legge 1785/1931 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano. (031U1785)

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano. (031U1785)

Numero 1785 Anno 1931 GU 08.02.1932 Codice 031U1785

urn:nir:stato:legge:1931-12-21;1785

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1


VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 5

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 6

Articolo unico.

Comma 8

Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto è sostituito il seguente:
«Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'art. 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio».

Comma 9

Al 5° comma dello stesso art. 3 del decreto è aggiunto il seguente:

Comma 10

«Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso».

Comma 11

Alla fine del 2° comma dell'art. 4 del decreto sono aggiunti i seguenti periodi:

Comma 12

«Al pagamento di tale diritto è pure tenuto il risicultore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra località, per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantità prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sarà dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati, nello stesso fondo: sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione in conformità dei vigenti contratti collettivi di lavoro».

Comma 13

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 14

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Comma 15

VITTORIO EMANUELE

Comma 16

Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.

Comma 17

Visto, il Guardasigilli: Rocco.