Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1 marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro della difesa
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro della difesa
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.