Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonchè dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n.
553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.
553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.
7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: FLICK
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanità
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