LEGGE

Legge 1752/1930 - Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (030U1752)

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (030U1752)

Numero 1752 Anno 1930 GU 16.01.1931 Codice 030U1752

urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1752

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1


VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA

Comma 4

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Comma 5

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 6

Articolo unico.

Comma 7

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto, con le seguenti modificazioni:

Comma 8

All'art. 6 è sostituito il seguente:

Comma 9

«La partecipazione ai prodotti netti per le ferrovie sovvenzionate di nuova concessione è applicata dopo scaduti cinque anni dall'apertura della linea all'esercizio o dei singoli tronchi di essa, anche se non ne sia stata prevista la divisione in tronchi, ed è calcolata sulla media dei risultati netti dei bilanci degli ultimi tre anni di gestione anteriori a quello a cui la liquidazione si riferisce.

Comma 10

«La quota di partecipazione spettante allo Stato sulle ferrovie sovvenzionate o non sovvenzionate di nuova concessione, sarà uguale alla metà del prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale aumentato del 2 per cento computato sul capitale azionario approvato dal Governo, quando sia concessionaria una società per azioni, o sul capitale di primo impianto e di prima dotazione del materiale mobile e di esercizio negli altri casi, sempre che minor limite d'interesse non sia stabilito nell'atto di concessione».

Comma 11

All'art. 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Comma 12

«La revisione di cui al precedente comma sarà compiuta d'intesa col concessionario, ed in mancanza di accordo si applicherà la disposizione dell'art. 20 della presente legge».

Comma 13

Al primo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:
«Le somme che annualmente andranno in aumento dei fondi di rinnovo, accresciute degli importi ricavati dalla vendita dei materiali fuori uso ai quali si riferiscono i fondi stessi, saranno costituite in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, la Banca d'Italia o altri Istituti all'uopo autorizzati, in numerario o in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'anno cui i fondi si riferiscono».

Comma 14

All'ultimo comma dell'art. 20 è sostituito il seguente:

Comma 15

«Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà suscettiva di appello. Sarà invece ammissibile contro di essa il ricorso per cassazione, in conformità dell'art. 517 del Codice di procedura civile, ma il termine per ricorrere sarà ridotto a trenta giorni».

Comma 16

All'art. 38 è sostituito il seguente:

Comma 17

«Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle in vigore del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dei provvedimenti legislativi successivamente emanati in materia di servizi pubblici di trasporto concessi alla industria privata».

Comma 18

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 19

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Comma 20

VITTORIO EMANUELE.

Comma 21

Ciano - Mosconi.

Comma 22

Visto, il Guardasigilli: Rocco.