Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino