LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U1249)

Numero 1249 Anno 1939 GU 04.09.1939 Codice 039U1249

urn:nir:stato:legge:1939-08-11;1249

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE III

Comma 2

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Comma 3

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Comma 4

IMPERATORE D'ETIOPIA

Comma 5

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Comma 6

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Comma 7

Articolo unico.

Comma 8

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

Comma 9

All'art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

Comma 10

« Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».

Comma 11

All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:

Comma 12

« Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento ».

Comma 13

All'art. 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

Comma 14

« La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».

Comma 15

All'art. 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Comma 16

« Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

Comma 17

All'art. 23, comma secondo, le parole « da elementi e circostanze di fatto », sono sostituite dalle seguenti: « da comprovate circostanze di fatto ».

Comma 18

All'art. 28, è aggiunto il seguente comma:

Comma 19

« Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ».

Comma 20

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 21

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

Comma 22

VITTORIO EMANUELE

Comma 23

Mussolini - Di Revel

Comma 24

Visto, il Guardasigilli: Grandi.