Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
Comma 4
IMPERATORE D'ETIOPIA
Comma 5
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Comma 6
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 7
Articolo unico.
Comma 8
È convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:
Comma 9
All'art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:
Comma 10
« Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».
Comma 11
All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:
Comma 12
« Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento ».
Comma 13
All'art. 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:
Comma 14
« La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».
Comma 15
All'art. 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
Comma 16
« Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».
Comma 17
All'art. 23, comma secondo, le parole « da elementi e circostanze di fatto », sono sostituite dalle seguenti: « da comprovate circostanze di fatto ».
Comma 18
All'art. 28, è aggiunto il seguente comma:
Comma 19
« Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ».
Comma 20
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 21
Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII
Comma 22
VITTORIO EMANUELE
Comma 23
Mussolini - Di Revel
Comma 24
Visto, il Guardasigilli: Grandi.