Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
Comma 4
IMPERATORE D'ETIOPIA
Comma 5
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Comma 6
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 7
Articolo unico.
Comma 8
È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:
Comma 9
Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantità dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione».
Comma 10
Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa».
Comma 11
Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:
Comma 12
«Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente».
Comma 13
Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:
Comma 14
«Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonchè quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente»:
Comma 15
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 16
Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII
Comma 17
VITTORIO EMANUELE
Comma 18
Mussolini - Di Revel
Comma 19
Visto, il Guardasigilli: Solmi