LEGGE

Legge 62/2003 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali.

Numero 62 Anno 2003 GU 09.04.2003 Codice 003G0087

urn:nir:stato:legge:2003-04-08;62

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note



Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.