LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Numero 102 Anno 1991 GU 29.03.1991 Codice 091G0136

urn:nir:stato:legge:1991-03-25;102

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonchè per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.
3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce
credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.
4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.
5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire".
6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonchè dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82".

Art. 2

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Comma 1

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
" 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.
3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purchè i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.