DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonche' alle persone fisiche e giuridiche ave

Numero 140 Anno 1946 GU 09.04.1946 Codice 046U0140

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;140

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Lo Stato Italiano e' responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratori liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorita' del Governo Italiano o da, esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.


Art. 2

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Comma 1

Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcuni pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.
La risoluzione di tali pretese sara' rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi Governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.
I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto ne' potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.


Art. 3

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Comma 1

Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sara' nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprieta'.
La consegna della proprieta' ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o in questo decreto, non e' da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.


Art. 4

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Comma 1

null

Comma 2

La risoluzione di tali reclami sara' differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.


Art. 5

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Comma 1

La proprieta' di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dai Governo Italiano, a causa dell'esistenza, d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sara' inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

I conti bancari, I depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprieta' industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprieta', similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerasi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o da questo decreto.
Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo Italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.


Art. 7

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Comma 1

Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non puo' essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituira' reclamo del Governo Alleato interessato verso il Governo Italiano e sara' regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.


Art. 8

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Comma 1

La restituzione del beni all'avente diritto non sara';
dilazionata ne' rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, ne' il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presenze decreto, potra' subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrera' in possesso.


Art. 9

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Comma 1

Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione puo', a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.


Art. 10

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Comma 1

Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo Italiano.


Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

Il presente decreto avra' applicazione a decorrere dalla data in cui sara' applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 116. - FRASCA