Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Comma 3
RE D'ITALIA
Comma 4
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Comma 5
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 6
Articolo unico.
Comma 7
È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:
Comma 8
Nella tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:
Comma 9
« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una ditta: compenso spettante per ogni collaudo (4) ».
Comma 10
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 11
Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII
Comma 12
VITTORIO EMANUELE
Comma 13
Mussolini - Di Revel.
Comma 14
Visto, il Guardasigilli: Solmi.