Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento anti sismico di edifici pubblici e le Università, nonchè interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonchè per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto".
All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti".
All'articolo 5:
al comma 3, dopo le parole: "sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986".
All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".
L'articolo 8 è soppresso.
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonchè per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto".
All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti".
All'articolo 5:
al comma 3, dopo le parole: "sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986".
All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".
L'articolo 8 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI