LEGGE

Legge 252/1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norm

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norm

Numero 252 Anno 1986 GU 12.06.1986 Codice 086U0252

urn:nir:stato:legge:1986-06-11;252

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
((IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA))

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine.
Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purchè confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322".
All'articolo 2:
il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322";
al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono aggiunte le seguenti: "anche in più pezzi,".;
al secondo capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) data di produzione";
al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".

Art. 2

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1986

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
FANFANI

CRAXI, Presidente del Consi-
glio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro dell'in
dustria del commercio e
dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI