Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
VITTORIO EMANUELE III
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
"Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purchè non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.
"La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni".
Comma 9
Comma 10
A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo.
L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.
Comma 11
Comma 12
Comma 13
Comma 14
Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa.
Comma 15
Comma 16
Comma 17
Comma 18
Comma 19
Comma 20
Comma 21
Comma 22
Comma 23
Comma 24
Comma 25
Comma 26
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Comma 27
Comma 28
Comma 29