Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.