Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:
Comma 3
All'art. 1:
alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;
in fine, è aggiunto il seguente comma:
alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;
in fine, è aggiunto il seguente comma:
Comma 4
L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
L'art. 3 è soppresso.
L'art. 3 è soppresso.
Comma 5
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 6
Data a Roma, addì 12 maggio 1957
Comma 7
GRONCHI
Comma 8
SEGNI - ANDREOTTI -
ZOLI MEDICI
ZOLI MEDICI
Comma 9
Visto, il Guardasigilli: MORO