LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della l

Numero 162 Anno 1956 GU 31.03.1956 Codice 056U0162

urn:nir:stato:legge:1956-03-27;162

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 3

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se è superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre:
"se è superiore a 3 quintali".
Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:
"Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100".
Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:
"Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31".

Comma 4

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 5

Data a Roma, addì 27 marzo 1956

Comma 6

GRONCHI

Comma 7

SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO