Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti all'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il l marzo 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'atto costitutivo dell'UNESCO.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.