1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.400.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.