Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.