LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.

Numero 88 Anno 1985 GU 20.03.1985 Codice 085U0088

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:13

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 40 dell'accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire venticinque milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.