LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. (12G0216)

Numero 195 Anno 2012 GU 19.11.2012 Codice 012G0216

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.


Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, e' costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.