Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 34 della convenzione medesima.